Rimborsi ultimo atto, Spera (Mr. Hopes Stories): epilogo naturale e scontato
L’abrogazione della norma che impediva i rimborsi in caso di concerto annullato costituisce l’atto conclusivo della vicenda dei voucher. Ospitiamo un nuovo intervento dell’avvocato Gianluca Spera in Mr. Hopes Stories in cui si vengono ripercorse tutte le tappe fondamentali.
Rimborsi: ultimo atto – La penosa vicenda dei voucher si è conclusa com’era naturale che si concludesse, con l’abrogazione della norma che aveva impedito a chi aveva acquistato un biglietto per i concerti cancellati di ricevere la somma sborsata. L’art. 183 della legge 77/2020 (cd. Decreto rilancio) non lascia spazio all’interpretazione, né dubbi di sorta: “In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata”.
Eppure, nemmeno una disposizione così chiara è stata sufficiente a convincere alcuni organizzatori dei concerti cancellati, in particolare D’Alessandro & Galli, a provvedere alla restituzione delle somme. Sul sito degli stessi promoters, è possibile leggere un laconico comunicato: “Alla luce delle modifiche legislative apportate all’art. 88 della Legge n. 24 del 2020 dall’articolo 183 della Legge n. 77 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato il 18 luglio in Gazzetta ufficiale, D’Alessandro e Galli, per dare esecuzione alla nuova normativa, che interviene dopo 4 mesi di piena operatività della normativa precedente, sta già operando, anche tramite la propria associazione di categoria, per acquisire dalle Autorità competenti i necessari approfondimenti e chiarimenti. D’Alessandro e Galli, così come Ticketone, la società di ticketing interessata alla vendita dei biglietti degli spettacoli da essa organizzati, si riserva di aggiornare il prima possibile i titolari dei biglietti di concerti, anche attraverso l’aggiornamento delle FAQ”.
Quali sarebbero questi “necessari approfondimenti e chiarimenti” resta un mistero dell’universo più inestricabile dei buchi neri. Cosa non è sufficientemente chiaro nella frase “l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata?”. Da un punto di vista giuridico, è evidente che l’avverbio “immediatamente” autorizza l’avvio di ulteriori procedure di recupero nei confronti dei suddetti promoter e delle piattaforme di vendita dei biglietti. Non siamo più nella fase in cui si discute della legittimità dei voucher, della contraddittorietà o della inapplicabilità della legge precedente, perfino della sua incostituzionalità.
E a nulla vale quel richiamo sibillino ai quattro mesi di operatività della precedente disciplina. Cosa significa? È un modo per appellarsi in maniera paradossale all’irretroattività di una norma abrogata? Sarebbe il colmo.
La realtà è diversa: il quadro normativo si è ribaltato, le azioni già partite si rafforzano e quelle ancora da intraprendere potrebbero avvalersi di procedure più snelle e veloci. Un ulteriore temporeggiamento può nuocere soltanto a chi deve doverosamente restituire soldi trattenuti per quattro mesi. Adesso non c’è più alcun appiglio o cavillo per resistere alle richieste sacrosante dei consumatori, né titolo per sottrarsi all’obbligo di legge.
Sotto la spinta decisiva delle tante diffide, delle numerose citazioni notificate, dell’intervento probabilmente risolutore di Paul McCartney, la musica è cambiata e il governo italiano ha fatto la cosa giusta come da suggerimento di Sir Paul. Il detestato voucher non esiste più (almeno per i concerti cancellati definitivamente), l’ha spazzato via il vento caldo di luglio. Per cui, non esistono più molte alternative tra restituire “immediatamente” i soldi o attendere le sentenze.